GLI OBBIGHI DI FORMAZIONE PER GLI ATTORI DELLA SICUREZZA





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1. Riferimenti normativi

Riassumiamo Le figure princiali che compaiono in un sistema organizzativo per la sicurezza sul luogo di lavoro e per ognuna di esse indichiamo il riferimento normativo che impone una formazione adeguata al rischio.

ATTORE RIFERIMENTI LEGISLATIVI ACCORDI STATO/REGIONE
DATORE DI LAVORO
MEDICO COMPETENTE DL81/2008 art. 38 decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
DIRIGENTE DL81/2008 art. 37 Acc Stato/Regioni LAV del 21/12/2011
PREPOSTO DL81/2008 art. 37 Acc Stato/Regioni LAV del 21/12/2011
DATORE DI LAVORO RSPP DL81/2008 art. 34 Acc Stato/Regioni DL del 21/12/2011
RSPP DL81/2008 art. 32 Acc. Stato/Regioni RSPP/ASPP del 07/07/2016
ASPP DL81/2008 art. 32 Acc. Stato/Regioni RSPP/ASPP del 07/07/2016
RLS DL81/2008 art. 37
Addetti al Primo Soccorso DL81/2008 art. 18/ art. 43
Addetti all'antincendio DL81/2008 art. 18/ art. 43
Lavoratore DL81/2008 art. 37 Acc Stato/Regioni LAV del 21/12/2011




2. Obblighi di formazione per ogni attore della sicurezza

ATTORE FORMAZ. SCOL. ORE DI FORMAZIONE VALIDITA' FORMAZIONE ORE AGGIORNAMENTO
DATORE DI LAVORO Non vi sono obblighi di formazione
ATTORE FORMAZ. SCOL. ORE DI FORMAZIONE VALIDITA' FORMAZIONE ORE AGGIORNAMENTO
MEDICO COMPETENTE Laurea specialistica in medicina La specialistica deve essere una di quelle elencate nell'art. 38 del DL 81/08. In ogni caso, il medico competente deve partecipare ad un programma di formazione continua
ATTORE FORMAZ. SCOL. ORE DI FORMAZIONE VALIDITA' FORMAZIONE ORE AGGIORNAMENTO
DIRIGENTE - 16 ore 5 anni 6 ore
ATTORE FORMAZ. SCOL. ORE DI FORMAZIONE VALIDITA' FORMAZIONE ORE AGGIORNAMENTO
PREPOSTO - 8 ore (*) 5 anni 6 ore
(*) Ore aggiutive alla formazione del lavoratore
ATTORE FORMAZ. SCOL. ORE DI FORMAZIONE VALIDITA' FORMAZIONE ORE AGGIORNAMENTO
DATORE DI LAVORO RSPP - Rischio Basso: 16 ore 5 anni 6 ore
Rischio Medio: 32 ore 5 anni 10 ore
Rischio Alto: 48 ore 5 anni 14 ore
ATTORE FORMAZ. SCOL. ORE DI FORMAZIONE VALIDITA' FORMAZIONE ORE AGGIORNAMENTO
RLS - 32 ore 1 anno

4 ore (aziende fino a 50 dipendenti) (*)

8 ore (azienda oltre i 50 dipendenti)

(*) in realtà NELL'ART. 37 comma 11 del DL 81/08 si parla di aziende da 15 a 50 dipendenti. Per le aziende sotto i 15 dipendenti non si specifica nulla lasciando il dubbio che per queste non sia necessario l'aggiornamento dell'RLS. La questione è stata risolta con una risposta nelle FAQ del Ministero del Lavoro specificando che l'aggiornamento è sempre obbligatorio qualsiasi sia la dimensione dell'azienda (vedi allegato)

ATTORE FORMAZIONE MINIMA SCOLASTICA ORE DI FORMAZIONE VALIDITA' FORMAZIONE ORE AGGIORNAMENTO
RSPP Diploma di istruzione secondaria superiore MODULO A (*): 28 ore - -
MODULO B (*): 48 ore - -
MODULO B-SP1 (*) (*1): 12 ore - -
MODULO B-SP2 (*) (*2): 16 ore - -
MODULO B-SP3 (*) (*3): 12 ore - -
MODULO B-SP4 (*) (*4): 16 ore - -
MODULO C: 24 ore 5 anni -
Aggiornamento Rspp (*5) 5 anni 40 ore
(*) Sono esonerati i possessori di lauree inserite nell’allegato I dell’accordo Stato/Regioni del 7/07/2016;
(*1) Solo per RSPP di aziende settori Ateco: A- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca;
(*2) Solo per RSPP di aziende settori Ateco: B - Estrazione di minerali da cave e miniere F – Costruzioni;
(*3) Solo per RSPP di aziende settoricodici Ateco: Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale);
(*4) Solo per RSPP di aziende settori codice Ateco: C -Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di Prodotti chimici);
(*5)

nota 1: È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio. In altre parole, se nel 2017 si è svolto il corso da RSPP, nel periodo 2017-2022 bisogna accumulare 40 ore di formazione. Dal 2022 poi bisogna iniziare d'accapo ad accumulare altre 40 ore per i successivi 5 anni.

nota 2: In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo Stato/Regioni del 7/7/2016, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento. Da notare che se si frequenta il corso B-SP1 rimangono poi da frequentare altre 28 ore in corsi riconosciuti per l'aggiornamento.

nota 3: L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning

nota 4: L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nell'accordo stato/regioni del 7 luglio 2016, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore a 20.

nota 5: Ai fini dell'aggiornamento per RSPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.


ATTORE FORMAZ. SCOL. ORE DI FORMAZIONE VALIDITA' FORMAZIONE ORE AGGIORNAMENTO
ASPP Diploma di istruzione secondaria superiore MODULO A (*): 28 ore - -
MODULO B (*): 48 ore - -
MODULO B-SP1 (*) (*1): 12 ore - -
MODULO B-SP2 (*) (*2): 16 ore - -
MODULO B-SP3 (*) (*3): 12 ore - -
MODULO B-SP4 (*) (*4): 16 ore - -
Aggiornamento Aspp 5 anni 20 ore
(*) Sono esonerati i possessori di lauree inserite nell’allegato I dell’accordo Stato/Regioni del 7/07/2016; dopo 5 anni dalla laurea bisogna fare un corso di aggiornamento per ASPP
(*1) Solo per ASPP di aziende settori Ateco: A- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca;
(*2) Solo per ASPP di aziende settori Ateco: B - Estrazione di minerali da cave e miniere F – Costruzioni;
(*3) Solo per ASPP di aziende settoricodici Ateco: Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale);
(*4) Solo per ASPP di aziende settori codice Ateco: C -Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di Prodotti chimici);
(*5)

nota 1: È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio. In altre parole, se nel 2017 si è svolto il corso da ASPP, nel periodo 2017-2022 bisogna accumulare 20 ore di formazione. Dal 2022 poi bisogna iniziare d'accapo ad accumulare altre 20 ore per i successivi 5 anni.

nota 2: In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo Stato/Regioni del 7/7/2016, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento. Da notare che se si frequenta il corso B-SP1 rimangono poi da frequentare altre 8 ore in corsi riconosciuti per l'aggiornamento.

nota 3: L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning

nota 4: L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nell'accordo stato/regioni del 7 luglio 2016, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore a 10.

nota 5: Ai fini dell'aggiornamento per ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell'aggiornamento per ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.


ATTORE FORM. SCOL. ORE DI FORMAZIONE VALIDITA' FORMAZIONE ORE AGGIORNAMENTO
Addetti al Primo Soccorso - Aziende Gruppo A(*): 16 ore 3 anni 6 ore
- Aziende Gruppo B e C(*): 12 ore 3 anni 4 ore
Addetti all'antincendio - Rischio Basso: 4 ore 3 anni 2 ore
- Rischio Medio: 8 ore 3 anni 5 ore
- Rischio Elevato: 16 ore 3 anni 8 ore
(*)

Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Gruppo B:

aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:

aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.


ATTORE FORMAZIONE MINIMA SCOLASTICA ORE DI FORMAZIONE VALIDITA' FORMAZIONE ORE AGGIORNAMENTO
Lavoratore -

Rischi Generici:

4 ore

credito formativo permanente -
-

Rischi Specifici (*):

rischio basso: 4 ore

5 anni 6 ore
-

Rischi Specifici (*):

rischio medio: 8 ore

5 anni 6 ore
-

Rischi Specifici (*):

rischio medio: 12 ore

5 anni 6 ore
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. Se un'azienda è classificata come a rischio alto secondo il codice ATECO (vedi acc. stato/regione del 2011), ma il lavoratore èun impiegato che non accede mai nelle aree a pericolo alto, può frequentare un corso per lavoratori con rischio specifico basso.